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La valutazione della Commissione di gara circa l'inadeguatezza del piano economico e finanziario e, conseguentemente, dell'offerta di un concorrente, che sfocia nell'esclusione dello stesso, deve essere supportata da adeguata motivazione.È inammissibile l'integrazione processuale postuma della motivazione degli atti impugnati.

Come statuito dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 2022, è sufficiente, con memoria ex art. 73 c.p.a. depositata nei termini, anche se formulata la prima volta in appello, la dichiarazione dell'interessato a che sia accertata l'illegittimità dell'atto impugnato in vista della futura azione risarcitoria (art. 34, comma 3 c.p.a.)....

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